Quando ha senso mettere in mora
La messa in mora è il punto in cui il rapporto passa dalla gestione commerciale a quella giuridica del credito. Ha senso quando i solleciti non hanno prodotto né pagamento né una risposta credibile, quando il debitore continua a rinviare senza impegni scritti, oppure quando il termine di prescrizione si avvicina e serve un atto che lo interrompa.
I requisiti perché produca effetti
- Forma scritta: la richiesta deve risultare da un documento.
- Credito determinato: importo, titolo e riferimenti chiari.
- Volontà inequivoca: non un promemoria, ma un'intimazione a pagare.
- Destinatario corretto: il debitore, non un ufficio qualsiasi.
- Prova della ricezione: PEC o raccomandata A/R.
Cosa cambia dopo la messa in mora
Gli effetti sono concreti e misurabili:
- decorrono gli interessi moratori sull'importo dovuto;
- il termine di prescrizione si interrompe e riparte da zero;
- il rischio dell'impossibilità sopravvenuta si sposta sul debitore;
- si costruisce la prova documentale utile in un eventuale giudizio.
È anche il momento in cui molti debitori, fino a quel punto silenti, aprono una trattativa: una parte significativa dei crediti si chiude proprio qui, con un piano di rientro o un accordo a saldo e stralcio.
Struttura della lettera
Oggetto: Costituzione in mora e intimazione di pagamento
Spettabile [Debitore],
in relazione a [contratto / fatture n. ___ del __/__/____], risulta a Vostro debito la somma di € ______, oltre interessi, rimasta impagata nonostante i precedenti solleciti.
Con la presente Vi costituiamo formalmente in mora e Vi intimiamo di provvedere al pagamento entro e non oltre __ giorni dal ricevimento, mediante bonifico su IBAN ______________.
Decorso inutilmente tale termine, ci vedremo costretti ad agire nelle competenti sedi per il recupero del credito, con aggravio di interessi e spese. La presente vale altresì quale atto interruttivo della prescrizione.
Distinti saluti,
[Nome e cognome del firmatario]
PEC o raccomandata: come scegliere
Verso imprese e professionisti la PEC è la via naturale: l'indirizzo è reperibile nei registri pubblici e le ricevute di accettazione e consegna fanno prova della data. Verso privati senza domicilio digitale resta la raccomandata A/R.
Qualunque sia il canale, l'atto va conservato insieme alle ricevute: senza prova di ricezione l'interruzione della prescrizione è difficile da far valere.
Domande frequenti
- Cos'è la messa in mora del debitore?
- È l'atto scritto con cui il creditore intima al debitore di adempiere. Da quel momento il debitore è formalmente in ritardo: decorrono gli interessi moratori, si sposta su di lui il rischio per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e il termine di prescrizione si interrompe.
- La messa in mora deve essere fatta per iscritto?
- Sì. La costituzione in mora richiede una intimazione o richiesta fatta per iscritto: una telefonata o un messaggio informale non producono gli stessi effetti e soprattutto non sono dimostrabili.
- Serve un avvocato per la messa in mora?
- No, può inviarla direttamente il creditore. Affidarla a un legale ha però un effetto pratico: segnala al debitore che la fase amichevole è chiusa e che il passo successivo è il recupero giudiziale.
- Ogni quanto va rinnovata?
- L'interruzione fa ripartire da capo il termine di prescrizione. Per i crediti a prescrizione ordinaria di dieci anni non serve insistere, ma per quelli soggetti a termini brevi conviene rinnovare l'atto con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
